Novità dal punto di vista fiscale
Forse è stata finalmente firmata la legge che obbligherà tutte le persone fisiche che hanno attività extralberghiere ad aprire partita Iva.
Forti multe in arrivo per i giganti del web, Booking.com, AIRBNB e tutti gli altri che dovreanno trattenere finalmente il 21% anche alle persone fisiche.
Grande giorno da cerchiare sul calendario.
Ordine del Giorno n. G/1354/35/6 e 10 al DDL n. 1354
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,
premesso che:
l’articolo 13-quater del decreto legge in esame dispone in materia di locazioni brevi e attività ricettive;
in particolare, il comma 1 dispone che, in caso di assenza di nomina del rappresentante fiscale da parte dell’intermediario non residente privo di stabile organizzazione in Italia, gli intermediari residenti nel territorio dello Stato, appartenenti allo stesso gruppo degli intermediari non residenti, siano solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, di sublocazione, nonchè dei contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi;
ai sensi del comma 2, i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, comunicate dai gestori alla questura, sono forniti dal Ministero dell’interno esclusivamente all’Agenzia delle entrate, affinché siano resi disponibili ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno;
il comma 3 stabilisce che i criteri, i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; ai sensi del successivo comma 4, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sia istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificate mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza; le modalità applicative per l’accesso ai dati relativi al summenzionato codice identificativo da parte dell’Agenzia delle entrate sono definite, ai sensi del comma 6, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Direttore dell’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali;considerato che: le Regioni e le Province Autonome svolgono funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche; l’istituto Nazionale di Statistica effettua rilevazioni sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, in attuazione del Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo impegnano il Governo a:
valutare l’opportunità di assicurare che i dati di cui al comma 2 dell’articolo 13-quater siano resi disponibili anche alle Regioni e alle Province Autonome ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche, nonché all’istituto nazionale di statistica ai fini delle rilevazioni sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi; valutare, altresì, l’opportunità di conseguire un maggior coinvolgimento delle realtà territoriali, prevedendo che:
a) ai fini dell1 emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 13-quater, sia sentita anche la Conferenza Stato-Regioni;
b) il «codice identificativo» di cui al comma 4 possa essere utilizzato anche in sostituzione di analoghi codici istituiti dalle singole Regioni o Province autonome;
c) la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali possano sostituire le comunicazioni di avvio dell’attività di locazione breve e/o turistica previste dalle singole norme regionali, con una comunicazione unica per tutto il territorio nazionale e destinata alla banca dati di cui al comma 4 dell’articolo 13-quater; valutare l’opportunità di definire le modalità per l’accesso ai dati di cui al comma 6 dell’articolo 13-quater, anche per le Regioni e le Province autonome, nonché per l’istituto nazionale di statistica valutare l’opportunità di individuare idonei strumenti normativi atti ad applicare la ritenuta d’acconto sui flussi finanziari inviati dall’estero da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, e ricevuti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, fatte salve l’esclusione preventiva tramite autocertificazione in forma libera con validità annuale, anche riferita alla corretta applicazione delle norme di cui all’articolo 13-quater, comma 1, e l’eventuale richiesta di rimborso in sede di dichiarazione dei redditi; valutare, in fine, l’opportunità di monitorare l’efficacia delle norme inserite, nonché il loro rispetto da parte di operatori internazionali dell’intermediazione nelle prenotazioni alberghiere e locazioni brevi, le cui quote di mercato potrebbero aver raggiunto livelli dannosi alla libera concorrenza.
Questo il link per visionare l’articolo dal sito internet del Senato.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Emendc/1124059/1114596/index.html